Facendo riferimento al Contratto Integrativo Provinciale sottoscritto con le OO.SS. di categoria il 04.09.2012 ed alla nostra precedente Circolare del 25.09.2012, segnaliamo alle Imprese Associate gli adempimenti contrattuali per l’anno 2013 derivanti dall’introduzione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR), che impongono alle singole Aziende, nel caso di non applicazione totale o parziale dell’EVR, la segnalazione obbligatoria di tale circostanza all’ANCE Pescara ed alla Cassa Edile di Pescara (al proposito è possibile utilizzare l'allegato format).
L’EVR rappresenta un nuovo istituto contrattuale, introdotto dal CCNL 19.04.2010,che ha sostituito il trattamento economico denominato “Elemento Economico Territoriale – EET”.
La nuova disciplina è volta a rendere effettivamente indeterminata l’erogazione di secondo livello, poiché connessa all’effettivo andamento della produttività aziendale.
L’EVR risponde pienamente alla disciplina normativa in tema di decontribuzione e detassazione degli emolumenti retributivi premiali concordati a livello locale o aziendale, con le modalità di cui al DPCM 22 gennaio 2013, pubblicato sulla G.U. n° 75 del 29 marzo 2013; al proposito ci riserviamo di fornirVi a breve indicazioni operative.
In ossequio alla previsione nazionale, il Contratto provinciale 04/09/2012 prevede che, una volta determinato a livello provinciale il “quantum” erogabile, sia l’azienda a verificare il proprio andamento produttivo. A tal proposito occorrerà verificare se nell’ultimo triennio (2012-2011-2010) rispetto al triennio immediatamente precedente (2011-2010-2009) il volume di affari IVA e le ore lavorate (ordinarie) denunciate in Cassa Edile siano positive, parzialmente positive, o negative.
Di seguito alcuni esempi di calcolo, unitamente alle tabelle degli importi EVR mensili ed orari erogabili per impiegati ed operai.
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