Da "Il sole 24 ore"
Giovedì, 01 Marzo 2018 12:09

Albo Gestori Ambientali – Attestazione idoneità mezzi di trasporto inclusi rimorchi compete al RT

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Il Responsabile Tecnico dell'impresa iscritta all'Albo Gestori Ambientali è responsabile dell'attestazione di idoneità dei mezzi di trasporto utilizzati dall'impresa per la movimentazione dei rifiuti.
Lo ricorda la Corte di Cassazione nella sentenza 12 Febbraio 2018 n 6739, citando il nuovo Regolamento dell'Albo Gestori 120/2014 che sul punto (articolo 15) prevede che "le imprese e gli enti che intendono effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti su strada" devono corredare la domanda di iscrizione all'Albo di un'attestazione relativa all'idoneità dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, redatta a cura del Responsabile Tecnico dell'impresa.
Nel precedente Regolamento dell'Albo Gestori n. 406/1998, l'idoneità dei mezzi di trasporto era dimostrata a mezzo di perizia giurata redatta da un professionista abilitato, iscritto all'Albo: ingegnere, chimico o medico igienista.
L'attestazione di idoneità redatta dal RT è richiesta per i mezzi di trasporto dei rifiuti si estende ai rimorchi, in quanto anche questi ultimi "sono classificati veicoli (v. art. 47, c.1 lett. i, cod. str.) definizione che appunto ricomprende tutte le macchine di qualsiasi specie che circolano sulle strade ..."
Per la Corte di Cassazione, inoltre, "...lo specifico accertamento da compiersi ai fini dell'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali , con riferimento all'idoneità dei mezzi al trasporto dei rifiuti, vale a maggior ragione per i rimorchi, le cui caratteristiche tecniche debbono essere appunto valutate ai fini di accertare che il trasporto possa svolgersi in condizioni di sicurezza per l'ambiente..."

Antonella Tarquinio

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